FUORI DALL’APPALTO PUBBLICO IL TRASPORTO DI DENARO PER CONTO DI POSTE

Il regime pubblicistico dell’appalto - e di conseguenza la giurisdizione amministrativa esclusiva per le controversie - è legato alle caratteristiche oggettive del contratto e a quelle soggettive della stazione appaltante. Le Sezioni Unite della Cassazione (ordinanza 24106 depositata ieri) tornano sul regime applicabile nelle situazioni “di confine”, in cui l’appaltante ha tutte le caratteristiche individuate dal codice, mentre l’attività affidata è più o meno assimilabile a quelle strumentali che finirebbero per attrarre il contratto nella sfera pubblicistica.

Il ricorso sfociato nel regolamento preventivo di giurisdizione era stato innescato da Poste Italiane spa, portata inizialmente davanti al Tar Lazio – che aveva nel frattempo emesso anche provvedimenti cautelari - da una società privata in relazione all’affidamento del servizio di trasporto, scorta, contazione, selezione, autenticazione e custodia di denaro e valori presso le sedi locali di Poste e di Sda Express Courier.

Secondo Poste, l’attività oggetto di invito, non essendo strumentale all’attività caratteristica bensì a quella bancaria e finanziaria, era estranea al perimetro dei servizi postali che il Codice del 2016, applicabile temporalmente, indirizza verso la normativa unionale e verso l’adozione dei procedimenti ad evidenza pubblica. Pertanto il giudice naturale della controversia, da questo punto di vista, non potrebbe che essere quello ordinario.

Le Sezioni Unite, dando atto che non era ancora maturata la contestata condizione preclusiva del regolamento di giurisdizione – non essendosi ancora tenuta l’udienza di discussione avanti al giudice amministrativo inizialmente adito – e che è irrilevante in questo contesto la già espletata fase cautelare, ha giudicato fondato il ricorso di Poste su una situazione di fatto molto simile a quella già affrontata sugli stessi temi con la sentenza 15105/2022, ma in relazione alla quale il Consiglio di Stato aveva statuito il regime pubblicistico e perciò la propria giurisdizione

In realtà con l’ordinanza 310/2023 era già stata esclusa dall’ambito delle procedure di evidenza pubblica l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di sorveglianza sanitaria e di prevenzione per la salute, considerata argomentano le Sezioni Unite,

La stessa Corte di Giustizia dell’Ue (causa 521/2018) aveva sottolineato che «per poter servire all’esercizio dell’attività rientrante nel settore postale, il nesso tra l’appalto di cui trattasi e tale settore non può essere di una natura qualunque, pena il travisamento del senso dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2014/25» perché perché «rientrano tra le attività relative alla prestazione di servizi postali tutte le attività che servono effettivamente all’esercizio dell’attività rientrante nel settore dei servizi postali consentendo la realizzazione in maniera adeguata di tale attività, ad esclusione delle attività esercitate per fini diversi dal perseguimento dell’attività settoriale di cui trattasi»

Inoltre, la Commissione Europea, interpellata dall’Italia, con la decisione 5 gennaio 2010, si era già espressa sulla direttiva 2004/17/CE, assorbita dalla 2014/25/UE, che non si applica ai contratti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire l’esecuzione dei servizi di raccolta del risparmio tramite i conti correnti; di prestiti per conto di banche e altri intermediari finanziari abilitati; di servizi e attività di investimento, e di servizi di pagamento e trasferimento di denaro.

2024-09-10T13:53:00Z dg43tfdfdgfd