Bonus occhiali: domande fino al 31 dicembre Fino al 31 dicembre coloro che appartengono a un nucleo familiare con Isee non superiore a 10 mila euro possono richiedere il bonus di 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto. Anche se i fondi sono ormai in esaurimento, la piattaforma per presentare le domande è ancora attiva. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, in un recente provvedimento ha stabilito le modalità e i termini che il ministero della Salute dovrà osservare per comunicare all’Anagrafe tributaria i dati relativi ai rimborsi erogati dal primo gennaio 2021 allo scorso 4 maggio, per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.Cos’è il bonus occhiali e come funziona? Il bonus occhiali o bonus vista è stato istituito dalla legge di Bilancio 2021 e regolato, poi, dal decreto del ministro della Salute, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, del 21 ottobre 2022. Tale provvedimento legislativo ha definito i criteri, le modalità e i termini di concessione ed erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive. In particolare, all’articolo 6, ha stabilito che per gli acquisti effettuati a partire dal primo gennaio 2021 e fino al 4 maggio, in attesa della messa a punto della piattaforma web per la gestione dei voucher, l’agevolazione si potesse erogare tramite il rimborso diretto di 50 euro sulla spesa sostenuta. E all’articolo 7 che i dati relativi ai rimborsi erogati ai richiedenti siano in seguito comunicati all’Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Successivamente, la piattaforma è stata resa disponibile il 20 aprile 2023 per gli esercenti e il 5 maggio 2023 per i beneficiari. Come chiedere il bonusPer fare richiesta basta collegarsi al sito www.bonusvista.it e, esclusivamente in via telematica, compilare il modulo tramite Spid di livello 2 o superiore, Carta d’identità elettronica 3.0 (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). Inoltre è necessario allegare la dichiarazione sostituiva unica (Dsu), il giustificativo di spesa, indicare la Partita Iva del rivenditore, l’Iban del conto corrente del richiedente o del beneficiario, la data e l’importo della spesa sostenuta (Iva inclusa). Il rimborso verrà effettuato successivamente alla verifica dei dati inseriti. È possibile controllare lo stato di avanzamento accedendo alla piattaforma e visualizzando lo stato della richiesta.Entro il 16 marzo le comunicazioni Per consentire la predisposizione della precompilata, il ministero della Salute dovrà comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 16 marzo 2024, i codici fiscali del richiedente, come registrato sull’applicazione web dedicata al «bonus vista», del beneficiario, ovvero l’intestatario del documento di spesa oggetto di rimborso, dell’intestatario dell’Iban su cui viene accreditato il rimborso. Inoltre: l’importo del rimborso erogato e l’anno di imposta in cui è stata sostenuta la spesa oggetto di rimborso. Dati che comunque sono conservati nei sistemi informativi gestiti da Sogei, che opera anche in qualità di responsabile del trattamento del Ministero della salute tramite fornitura, una tantum, di un file cifrato. Con l’approvazione del Garante della privacy, le informazioni raccolte saranno memorizzate dall’Anagrafe tributaria e custodite, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, fino al 31 dicembre del sesto anno successivo a ogni anno d’imposta. Allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellate.Bonus e incentivi: tutti gli articoli
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