AUTOVELOX, LA CASSAZIONE CHIARISCE: MULTE VALIDE ANCHE SENZA OMOLOGAZIONE SE CI SONO VERIFICHE REGOLARI

Si arricchisce di un nuovo passaggio giudiziario la complessa vicenda legata alle multe per eccesso di velocità rilevate tramite autovelox. Con l’ordinanza n. 7374 del 27 marzo 2026, la Corte di Cassazione è tornata infatti a intervenire su un tema che da anni alimenta ricorsi e interpretazioni contrastanti, fissando un principio destinato a far discutere: la sola assenza dell’omologazione ministeriale dell’apparecchio non è sufficiente, da sola, a rendere nulla una sanzione, se il dispositivo risulta sottoposto a regolari verifiche tecniche e tarature periodiche.

Autovelox, la Cassazione cambia rotta

La pronuncia nasce dal caso di un’automobilista sanzionata due volte, il 10 e il 12 aprile 2021, lungo lo stesso tratto urbano della città di Pescara. In quel punto era attivo il dispositivo Velocar RedESpeed Evo, impiegato per il rilevamento della velocità. La conducente aveva contestato i verbali sostenendo che l’apparecchio non fosse omologato e che, per questo motivo, le multe dovessero essere annullate.

In un primo momento la sua tesi era stata accolta. Il giudice di pace, infatti, aveva dato ragione alla ricorrente, cancellando entrambe le sanzioni. Il Comune di Pescara aveva però deciso di proseguire il contenzioso, impugnando la decisione in appello. Il Tribunale, con la sentenza n. 1507 del 2022, aveva poi ribaltato il verdetto di primo grado, ritenendo validi i verbali elevati all’automobilista. Secondo il giudice di secondo grado, risultavano sufficienti l’approvazione ministeriale dell’apparecchio e la prova dell’avvenuta verifica tecnica periodica.

A quel punto la vicenda è approdata in Cassazione, chiamata a esprimersi in via definitiva. Gli Ermellini hanno confermato la sentenza del Tribunale, ritenendo legittima la posizione assunta dal Comune di Pescara. Nella propria ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito un principio già emerso in altri pronunciamenti: gli strumenti elettronici utilizzati per misurare la velocità devono essere sottoposti a controlli periodici di funzionalità e taratura, indipendentemente dal fatto che operino in automatico o con la presenza di agenti.

Nel caso concreto, il dato ritenuto decisivo è stato quello relativo alla taratura dell’autovelox, effettuata il 21 dicembre 2020, quindi pochi mesi prima delle due infrazioni contestate e comunque entro il termine annuale previsto dalla normativa. Proprio questo elemento ha portato la Corte a escludere l’illegittimità delle sanzioni, ritenendo infondata la censura avanzata dalla difesa.

Respinte anche le altre obiezioni presentate dall’automobilista. Tra queste figurava la contestazione relativa alla classificazione del tratto stradale, che secondo la ricorrente non avrebbe avuto le caratteristiche di una strada urbana di scorrimento. Su questo punto la Cassazione ha precisato che la competenza nell’individuazione di tali tratti spetta al prefetto e non al giudice ordinario.

La decisione della Suprema Corte si inserisce così in un dibattito tutt’altro che chiuso, ma offre un’indicazione chiara: sul piano giuridico, la regolarità delle verifiche tecniche dell’autovelox continua a rappresentare un elemento centrale nella tenuta delle sanzioni.

2026-04-08T07:45:38Z