C'è una data che vale la pena segnare sul calendario di chi lavora — o gestisce chi lavora — da remoto: il 7 aprile 2026. Da oggi, il quadro normativo attorno allo smart working in Italia cambia in modo sostanziale, non perché nascano obblighi del tutto inediti, ma perché quelli già esistenti acquistano una cornice chiara e concreta.
La Legge annuale per le Piccole e Medie Imprese (legge n. 34/2026, approvata l'11 marzo scorso) introduce, con il suo articolo 11, un sistema di sanzioni severe per i datori di lavoro inadempienti: si parla di arresto da due a quattro mesi oppure ammende che possono raggiungere i 7.403,96 euro. Non è un dettaglio marginale. È il segnale che il legislatore ha deciso di fare sul serio.
Per capire la portata della novità, è utile fare un passo indietro. L'obbligo di informare i lavoratori in smart working sui rischi legati all'attività svolta da remoto non nasce oggi: era già previsto dall'articolo 22 della legge 81 del 2017. Ciò che mancava, fino a ieri, era la conseguenza concreta per chi non vi ottemperava. La nuova legge colma esattamente questo vuoto: trasforma un adempimento che nella pratica rischiava di restare lettera morta in una prescrizione pienamente esigibile, dotata di una risposta sanzionatoria che include — ed è questo l'elemento più sorprendente — anche un profilo di natura penale.
Come sottolineato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, la riforma rafforza un principio che negli ultimi anni aveva già trovato progressiva evoluzione nella prassi, ma che ora assume un rilievo del tutto diverso.
Al centro del nuovo regime normativo c'è un documento: l'informativa scritta sulla sicurezza, che il datore di lavoro è tenuto a consegnare almeno una volta all'anno sia al lavoratore in smart working sia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Rls).
Non si tratta di un formulario burocratico da archiviare in fretta. Deve contenere indicazioni precise sui rischi generali e specifici legati alla prestazione da remoto: l'idoneità dell'ambiente domestico o esterno, la gestione corretta degli spazi, l'attenzione all'impianto elettrico, la prevenzione di cadute e piccoli infortuni. Ma deve anche affrontare temi che chi lavora da casa conosce bene: l'affaticamento visivo, i disturbi posturali, il sovraccarico mentale, e il cosiddetto tecnostress — quella condizione di stress cronico legata alla sensazione di dover essere sempre connessi e reperibili, nota come sindrome dell'always on.
Non meno rilevante è il richiamo esplicito al diritto alla disconnessione, considerato uno degli strumenti fondamentali per tutelare il benessere psicofisico di chi lavora lontano dall'ufficio.
I numeri aiutano a capire perché questa riforma era attesa. Secondo le stime dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, nel corso del 2025 erano circa 3.575.000 i lavoratori che operavano almeno in parte da remoto, con un incremento dello 0,6% rispetto all'anno precedente.
Il settore pubblico guida la crescita con un aumento dell'11%, mentre nelle grandi imprese oltre la metà del personale — il 53% — lavora già stabilmente in modalità agile. Le PMI, invece, registrano una controtendenza: i lavoratori da remoto si sono ridotti del 7,7%, un dato che acquista un significato particolare proprio alla luce della legge che porta il loro nome.
Sono cifre che restituiscono la dimensione reale del fenomeno: lo smart working non è più un'eccezione o un privilegio, ma una modalità ordinaria e strutturale di organizzazione del lavoro.
La legge ribadisce con chiarezza un principio che è anche il fondamento etico della nuova normativa: il luogo in cui si lavora non sospende i diritti. Che la prestazione venga resa in ufficio, a casa, in uno spazio di coworking o in un bar con connessione Wi-Fi, il lavoratore continua a essere pienamente tutelato dalle regole del lavoro subordinato. Cambia il perimetro fisico, non la dignità del rapporto.
Per questo il datore di lavoro rimane responsabile non solo della sicurezza degli strumenti tecnologici assegnati, ma anche della formazione del dipendente sui rischi specifici del lavoro agile. Nei casi previsti dalla normativa, è inoltre tenuto a garantire la sorveglianza sanitaria. Resta fermo, infine, il diritto del lavoratore di verificare — tramite il proprio rappresentante per la sicurezza — che le misure di prevenzione siano concretamente applicate e non rimangano soltanto sulla carta.
Al di là degli aspetti tecnici e delle sanzioni, la nuova legge lancia un messaggio che va oltre il diritto del lavoro. Riconosce che lo smart working è ormai una realtà consolidata, che merita la stessa attenzione — e la stessa tutela — riservata al lavoro tradizionale. La sicurezza non è un privilegio dell'ufficio: segue il lavoratore ovunque vada. E ora, finalmente, chi non lo rispetta sa cosa rischia.
2026-04-07T12:07:11Z