Spese per lavori di ristrutturazione di una piscina condominiale al centro dell’ordinanza di Cassazione 10361/2025, depositata il 22 aprile. Per la della ripartizione, fa fede l’individuazione nel regolamento dell’impianto come condominiale.
A originare la pronuncia un condomino avvocato, comproprietario di un immobile in un condominio nel quale era presente una piscina: chiedeva di accertare la mancanza della contitolarità dell’impianto e la nullità e/o annullabilità della delibera di riparto spese in quanto ritenuta affetta dal vizio di omessa comunicazione dell’avviso di assemblea condominiale.
Il condominio respingeva la prima richiesta, invocando la previsione dell’articolo 7, numero 4 del regolamento condominiale, trascritto e perciò contrattuale, che definiva comune il bene con conseguente onere a carico di tutti i condòmini della partecipazione alle spese per la sua conservazione, godimento e innovazione.
Più interessante la seconda questione, ossia la supposta invalidità della delibera per la mancata regolare convocazione dell’avvocato all’assemblea e l’omessa prova da parte del condominio della notificazione della convocazione dell’assemblea a tutti i comproprietari, compreso il fratello dell’appellante e comproprietario dell’immobile.
Si dibatte in questo caso dell’ipotesi relativa alla prova della rituale comunicazione della convocazione al ricorrente, per avere questi rifiutato il ritiro del plico depositato presso l’ufficio postale. Da condividere il ragionamento dei giudici d’appello - scrivono in Cassazione - secondo i quali l’atto era comunque giunto nella sfera del destinatario, che aveva però ritenuto opportuno non ritirarlo, tanto che sul plico c’era scritto, anche se a penna e non stampato, «rifiuto di ritiro».
Scrivono i supremi giudici che deve ritenersi legittima la prassi, precedentemente tra l’altro in condominio non contestata, in base alla quale l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, destinato a un condomino non residente nell’edificio, venga consegnato ad altro condomino, congiunto del primo (Cassazione, 8449/2008).
Anche in tema di notifica di atti giudiziari, la notificazione in un luogo non coincidente con le risultanze anagrafiche del destinatario non determina la nullità del procedimento e della sentenza. L’importante è che si possa provare che il destinatario abbia avuto modo di venire a conoscenza del contenuto dell’atto. Nel caso specifico, perciò, è condivisibile la conclusione dei giudici di appello che hanno ritenuto valida la comunicazione della convocazione dell’assemblea presso la precedente residenza anagrafica dell’avvocato.
L’immobile, sua vecchia residenza, era infatti abitato ancora dalla madre. Anche se la donna era ricoverata in una struttura assistenziale, era altrettanto comprovabile che l’avvocato si recasse periodicamente nell’appartamento per provvedere al cambio degli abiti materni.
La delibera - concludono i giudici - è perciò valida, così come la convocazione dell’assemblea. L’avviso della stessa era giunto nella sfera del destinatario, che si era volontariamente rifiutato di prenderne visione. La firma a penna del rifiuto era di un addetto postale, dunque valida. L’avvocato era ben conscio che una riunione di condominio era stata convocata.
2025-04-26T06:13:31Z