Con il disegno di legge delega di riforma fiscale – atteso nei prossimi giorni in Consiglio dei ministri – si prospettano importanti modifiche in materia di accertamento tributario.
Si va dalla più volte auspicata prossimità tra motivazione e prova tributaria, alla revisione della disciplina delle società non operative, all’indicazione (rivolta soprattutto alla giurisprudenza di legittimità) di ben precisi paletti entro i quali consentire la rettifica nei confronti dei soci di società a ristretta base partecipativa, fino ad arrivare al nuovo concordato preventivo biennale (e al potenziamento della cosiddetta cooperative compliance).
A conti fatti uno degli aspetti più rilevanti in tema di accertamento è contenuto nella previsione relativa alla revisione dello Statuto del contribuente (comunque è bene sottolineare che si tratta di una bozza di disegno di legge). Viene previsto il rafforzamento dell’«obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l’indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa».
Si tratta di un aspetto fondamentale in quanto, nonostante anche le recenti previsioni sull’onere della prova introdotte con la riforma del contenzioso tributario, la giurisprudenza di legittimità (e la prassi) continua ad asserire che gli elementi di prova possono essere indicati per la prima volta solo nella eventuale sede processuale. È un’impostazione chiaramente non condivisibile in quanto – pur riconoscendo che prova e motivazione agiscono su piani diversi – la prova costituisce senz’altro un elemento fondamentale della motivazione dell'atto. Non c’è dubbio che le prove della pretesa debbano dunque preesistere alla redazione dell’atto impositivo, come d’altronde stabiliscono già alcune specifiche disposizioni tributarie (articolo 56 del Dpr 633/1972, articolo 16 del Dlgs 472/1997).
Ad ogni modo, il disegno di legge delega sembra – finalmente – recepire quanto era stato auspicato su queste pagine circa la necessaria osmosi tra prova e motivazione degli atti di imposizione.
Quanto alle specifiche disposizioni in tema di accertamento, si nota una generale implementazione delle tecnologie digitali e, in particolare, delle intelligenze artificiali, al fine di una migliore disponibilità dei dati e delle informazioni (sia per prevenire errori dei contribuenti che per meglio circoscrivere l’attività di controllo).
Le misure previste si propongono di incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti.
Per i soggetti di minori dimensioni (non è però individuato il limite dei ricavi) viene statuita l’introduzione del concordato preventivo biennale: il principale effetto risulta l’irrilevanza reddituale e contributiva del maggior reddito conseguito rispetto a quello concordato con l’Agenzia (che si avvarrà anche delle nuove tecnologie digitali).
Di rilievo anche la più volte auspicata (su queste pagine) revisione della disciplina delle società non operative.
Si prevede l’introduzione di nuovi parametri che consentano di individuare le società senza impresa. Ciò va nell’ottica della ratio della disciplina delle società cosiddette “di comodo” (i termini “non operative” e “di comodo” sono fungibili), la quale ha sempre voluto colpire solamente quelle società che non svolgono un’effettiva attività economica. Purtroppo sia la prassi che la giurisprudenza non hanno fin qui tenuto conto di queste finalità e del fatto che già la norma attuale consentirebbe alle società di dimostrare (attraverso i bilanci) che svolgono un’effettiva attività commerciale.
Davvero significativa risulta la previsione dedicata alle società a ristretta base partecipativa. Viene stabilita la limitazione alla possibilità di presumere la distribuzione ai soci del «reddito accertato» ai soli casi in cui la rettifica riguardi componenti positivi di reddito o componenti negativi inesistenti, comunque sulla base di elementi certi e precisi. Anche questo appare un ben preciso segnale alla giurisprudenza di legittimità.
La bozza di delega si occupa anche della riscossione, prevedendo tra l’altro l’accelerazione della tempistica della notifica delle cartelle di pagamento, ai fini del diritto al discarico dell’agente della riscossione, e la progressiva stabilizzazione a 120 rate mensili della durata massima della rateazione.
Si annuncia inoltre il graduale e completo superamento del ruolo come strumento di riscossione, in favore dell’ampliamento dell’accertamento esecutivo. Viene altresì enunciato il prolungamento dell'efficacia dei titoli esecutivi (cartella o accertamento), attualmente pari a un anno, ai fini delle operazioni di pignoramento e si delinea un più efficiente e diffuso ricorso al pignoramento dei rapporti finanziari con gli istituti di credito.
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